FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

LE SOLUZIONI ALTERNATIVE A CONSIP

L’art. 1 del citato decreto enuncia disposizioni di carattere generale riguardanti la riduzione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi e la trasparenza delle procedure. Esso disciplina al comma 7 le modalità di acquisto delle forniture rientranti in alcune categorie merceologiche tra cui energia elettrica e gas, sancendo un generale obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali, in alternativa ad autonome procedure rispettose della normativa vigente…

Il legislatore mitiga l’anzidetto obbligo espresso di ricorso alle convenzioni Consip prevedendo nella seconda parte dello stesso comma 7 la possibilità di procedere ad affidamenti conseguenti ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica purchè prevedano corrispettivi inferiori rispetto a quelli indicati negli accordi Consip

La legittimazione all’acquisto di servizi e forniture con procedure diverse dagli accordi Consip emerge altresì nel rimando attuato dal citato comma 7, che fa salve le previsioni di cui all’art. 1, comma 449, l. 296/2006, secondo le quali “le amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”.

Se ne deduce di conseguenza che, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro messe a disposizione dalla Consip, le amministrazioni hanno facoltà di effettuare acquisti anche autonomamente, utilizzando i parametri di prezzo-qualità di quelle convenzioni quali limiti massimi di riferimento.

 

In merito all’ulteriore quesito, relativamente alla configurabilità dell’associazione nazionale piccoli comuni italiani quale centrale di committenza, si richiama la disciplina di cui all’art. 3, commi 25 e 34, d.lgs. 163/2006, in virtù della quale la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi del comma 34, art. 3, d.lgs. 163/2006, la centrale di committenza è “un’amministrazione aggiudicatrice che:

-       Acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

-       Aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”

 L’ A.N.P.C.I. pare potersi definire quale amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’art. 3 citato, che recita “le amministrazioni aggiudicatrici sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

L’associazione nazionale piccoli comuni italiani, come emerge anche dal suo Statuto, è infatti un’associazione nata autonomamente tra alcuni piccoli comuni italiani che spontaneamente possono aderirvi al fine di rappresentare interessi convergenti.

 A disposizione per eventuali chiarimenti.

 


Nuovi servizi
Link utili

Collegamenti a siti web per operatori.

News Mercato Energetico

Selezione dei migliori patners del nostro settore.

Entra

Iscrizione Newslettter

Mantenersi aggiornati sulle ultime notizie e servizi offerti.

Inscriviti